Muro comune - sopraedificazione Stampa
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Notizie - Quid Juris
Giovedì 02 Settembre 2010 17:38
Qualora il muro non sia in grado di sostenere la sopraedificazione, colui che la esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese:
“Ai sensi dell'art. 885 c.c. il comproprietario del muro comune può innalzarlo, ma se questo non è atto a sostenere la sopraedificazione, deve prima procedere a sue spese al rafforzamento o alla ricostruzione del muro stesso per renderlo idoneo a sopportare il maggior peso, con la conseguenza che quando il costruttore non vi provveda, il comproprietario può giudizialmente chiedere la condanna del suo autore all'abbattimento della sopraelevazione”.
Cassazione civile , sez. II, 15 febbraio 1986, n. 908 Di Benedetto c. Genovese Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2 Riv. giur. edilizia 1986, I,506.
Nel caso risulti necessario aumentare lo spessore del muro, l’aumento deve insistere sul suolo di che sopraedifica, salvo che esigenze tecniche impongano altrimenti.
In ogni caso, in muro ricostruito od ingrossato resta comune (ed, anzi, il vicino acquista la comproprietà del suolo ove insista il maggior spessore) e il vicino ha diritto ad essere indennizzato per i danni eventualmente prodotti dalle opere effettuate.
Nel caso di specie, non risulta applicabile l’articolo 936 del codice civile:
“La disciplina dell'art. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sul suolo altrui (nella specie, la Cassazione ha escluso l'operatività della norma rispetto ad opere eseguite da un conduttore su beni condominiali) sia realmente terzo”.
Cassazione civile , sez. II, 01 marzo 2001, n. 2998 Dovo e altro c. Di Maria e altro Giur. it. 2001, 2023
 

MAZZON Riccardo
personaedanno.it