Cassazione: insulti via e-mail non sono molesti. |
Notizie - Diritto |
Domenica 22 Agosto 2010 19:44 |
Piu' difficile punire i colpevoli di ingiurie 'elettroniche'. ROMA, - E' piu' difficile punire chi insulta qualcun altro servendosi della posta elettronica rispetto a chi manda messaggi offensivi usando gli sms del telefonino. Lo sottolinea la Cassazione spiegando che la posta elettronica e' meno invasiva degli sms e ''turba'' di meno la privacy rispetto all'invasivita' del cellulare: per questo le mail di insulti non costituiscono ''molestia'' e per essere puniti serve una querela ''per ingiuria''. Cosi' i supremi giudici - con la sentenza 24510 - hanno annullato con la formula ''perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato'' la multa di 200 euro inflitta per molestie a un uomo di Cassino (Frosinone) che aveva mandato una e-mail di insulti a una signora contenente ''apprezzamenti gravemente lesivi della dignita' e della integrita' personale e professionale'' del convivente della destinataria. A proposito dell'e-mail, la Cassazione si interroga sulla possibilita' di equiparare ''la molestia col mezzo del telefono all'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio''. La risposta e' negativa in quanto - spiega la Cassazione - ''la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, ne' costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalita' sincrona, di voci o di suoni''.
Per quanto riguarda la posta elettronica, i supremi giudici rilevano che ''la modalita' della comunicazione e' asincrona perche' l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilita' di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio''.
In sostanza per la Cassazione la posta elettronica, al pari della posta tradizionale, ''non comporta (a differenza della telefonata o della citofonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, ne' alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attivita' del secondo''. (Ansa)
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Ultimo aggiornamento Domenica 22 Agosto 2010 19:59 |
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