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Anche bambine possono chiamarsi 'Andrea' . PDF Stampa E-mail
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Notizie - Quid Juris
Martedì 20 Novembre 2012 16:03

ROMA - Via libera dalla Cassazione alla possibilità, per i genitori, di scegliere 'Andrea' come nome per le loro figlie femmine e, in generale, disco verde ai nomi che vengono da culture straniere che non prevedono il riferimento al sesso del bimbo, ma sono "neutri". E' il caso, appunto, del nome "Andrea". Con il quale la stessa Cassazione ha 'ribattezzato' una bimba toscana obbligata dalla magistratura a chiamarsi 'Giulia'.


Veduta esterna della Corte di Cassazione.

Con questa decisione - sentenza 20385 - la Suprema Corte ha accolto la protesta di una coppia di genitori di Pistoia contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Firenze, il 3 agosto 2010, aveva disposto la rettifica del nome "Andrea" che avevano dato alla loro bimba sostituendolo con quello di "Giulia Andrea", in linea con quanto già stabilito dal Tribunale di Pistoia. Secondo i magistrati il nome "Andrea ha nella tradizione culturale italiana una valenza esclusivamente maschile, con la conseguenza che, nella situazione attuale e salvo modifiche future, l'imposizione di questo nome in via esclusiva viola la legge (art. 35 del dpr n. 396 del 2000), in base alla quale il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso".

La Suprema Corte, però, ha fatto carta straccia di questa tesi rilevando che "il nome Andrea, anche per la sua peculiarità lessicale, non può definirsi né ridicolo, né vergognoso, se attribuito ad una persona di sesso femminile, né potenzialmente produttivo di una ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile".

In proposito la Cassazione ricorda che il nome 'Andrea' ha "natura sessualmente neutra nella maggior parte dei Paesi europei, nonché in molti Paesi extraeuropei, tra i quali gli Stati Uniti, per limitarsi ad un ambiente culturale non privo di influenze nel nostro Paese, unita al riconoscimento del diritto di imporre un nome di provenienza straniera al proprio figlio minore nei limiti del rispetto della dignità personale". Con questa decisione la Suprema Corte 'sconfessa' una circolare esplicativa del ministero dell'Interno, la numero 27 del 1 giugno 2007, nella quale si escludeva che 'Andrea' fosse un nome adatto anche per le bambine. Tale circolare, spiega l'Alta Corte, "non ha efficacia normativa ma esclusivamente esemplificativa, non determinando alcun vincolo in sede di accertamento giudiziale". Decidendo nel merito, in base ai suoi poteri, la Cassazione ha disposto "la cancellazione della rettifica dell'atto dello Stato civile con la quale il prenome 'Andrea' era stato sostituito con 'Giulia Andrea'".

 

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