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Caso Abu Omar: Condanna agli agenti della CIA da parte dell´Italia. PDF Stampa E-mail
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Notizie - Diritto
Martedì 09 Ottobre 2012 10:14



 I 23 imputati cittadini statunitensi sono stati condannati, tra i quali agenti della Cia, funzionari consolari e un ufficiale dell’aeronautica, coinvolti nel rapimento di Abu Omar nel febbraio 2003, sentenza emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 19 settembre.
 Questo concerne il primo caso relativo alla prassi delle extraordinary renditions ad esser giunto alla fase di merito. La ricostruzione del sequestro di Abu Omar - prelevato a Milano mentre era indagato per terrorismo, trasferito all’aeroporto di Aviano, quindi condotto con un volo segreto dapprima alla base di Ramstein in Germania, privo delle garanzie e delle procedure giuridiche dovute nei casi di espulsione o di estradizione, e in seguito verso l’Egitto, dove avrebbe subito atti di tortura – caratterizza plasticamente i metodi qualificanti il fenomeno.
Non di rado, pure in ambito del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, si è tenuto presente della violazione grave di una serie di diritti umani internazionalmente garantiti. In ambito di alcune istituzioni dell’UE, dal Parlamento europeo e in seno al Consiglio d’Europa, sono stati evidenziati i limiti sulla privazione della libertà e sul trasferimento di sospetti terroristi derivanti dagli obblighi internazionali, cui gli Stati sono soggetti, compreso l’obbligo di non-refoulement ovvero di respingimento.
Il nuovo processo contro gli ex vertici del Sismi potrebbe offrire nuovi elementi circa la complicità italiana. È d’uopo anche menzionare che è pendente un ricorso, presentato dallo stesso Abu Omar, contro l’Italia alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
  La sentenza di primo grado del novembre 2009, aveva dichiarato l’improcedibilità nei riguardi dei cinque imputati italiani per la presenza del “segreto di Stato opposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009”: per il giudice monocratico era stato tirato una sorta di ‘sipario nero’ su tutte le attività operate dagli agenti Sismi […] impedendone in via assoluta la valutazione.
 Tale posizione venne asserita nel dicembre 2010 dalla Corte d’appello, la quale si espresse contro la tesi delineata dal Procuratore, su di una interpretazione costituzionalmente orientata della pronuncia della Corte costituzionale circa il conflitto di attribuzioni del giudice monocratico contro la Presidenza del Consiglio.
La Suprema Corte di Cassazione sembra che abbia preso parte all’impostazione, per cui l’area delimitata dal segreto di stato, non possa in realtà celare assolutamente anche elementi di prova che potrebbero destinare alla condanna dei funzionari italiani.
 La condanna in via definitiva dei 23 imputati statunitensi è giunta prima del viaggio del primo ministro italiano negli Stati Uniti. Certamente, la sentenza della Corte di Cassazione potrebbe costituire un nodo politico delicato nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. I punti poco chiari, sollevati sia dalla dottrina italiana che statunitense, concernono e la compatibilità della disciplina italiana del processo in contumacia con le norme a tutela dei diritti dell’essere umano, e il non riconoscimento agli imputati statunitensi dell’esenzione dalla giurisdizione penale.
 Rispetto a quest’ultimo profilo, i giudici italiani, da una parte, hanno asserito la sussistenza delle immunità diplomatiche per il responsabile della Cia in Italia e per due segretari d’ambasciata, secondo la Convenzione di Vienna del 1961 inerente le relazioni diplomatiche, dall’altra, hanno considerato non esenti dalla giurisdizione i due imputati, che svolgevano mansioni consolari a Milano, durante il sequestro. I giudici statunitensi hanno peraltro rigettato, all’inizio del 2012, il ricorso presentato da una dei due consoli contro il Dipartimento di Stato per non aver invocato l’immunità giurisdizionale ad ella spettanti nel corso del procedimento a suo carico.
Il governo statunitense ha contestato l’esercizio della giurisdizione nei riguardi del responsabile della sicurezza che operava nella Base di Aviano. La materia viene disciplinata dalla Convenzione di Londra del 1951 tra gli Stati membri della Nato, relativa allo status delle forze armate. Invece di applicare il principio della giurisdizione concorrente prioritaria dello Stato di invio, a seguito della dichiarazione di giurisdizione da parte del Procuratore militare di Aviano, i giudici italiani hanno asserito la propria giurisdizione esclusiva per il fatto che il reato a lui ascritto non sarebbe stato punibile dalle leggi statunitensi.
La materia dell’estradizione dall’estero in Italia viene disciplinata e dalla legge ordinaria, o, meglio, dalle norme del Codice di procedura penale, e dalle convenzioni internazionali a tal proposito concluse. Tra Italia e Stati Uniti vige un obbligo di estradare, in base al Trattato bilaterale concluso nel 1983, il cui contenuto è stato inserito in merito all’Accordo concluso dall’Unione Europea con Washington D.C. nell’anno 2003.
 Per l’estradizione è decisiva la volontà discrezionale del ministro di grazia e giustizia, il quale è competente a presentare la domanda agli Stati Uniti, su richiesta della Procura generale di Milano.
 È d’uopo inoltre rammentare che l’emissione di un mandato d’arresto europeo comporterebbe un vincolo per le autorità degli Stati membri dell’Ue di darne esecuzione: se i 23 condannati statunitensi venissero a trovarsi in uno dei territori appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, scatterebbe l’arresto e la consegna alle autorità italiane.

Giuseppe Paccione
 

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