Scippo nel tragitto casa-lavoro, per la Cassazione è infortunio in itinere. Stampa
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Notizie - Quid Juris
Giovedì 16 Agosto 2012 21:21



La Corte di Cassazione ha deciso: uno scippo avvenuto nel tragitto casa-lavoro deve essere considerato un infortunio in itinere e, quindi, risarcito. Con la sentenza n.11545 depositata il 10 luglio 2012,i giudici della Corte confermano che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l'infortunio subito dal lavoratore "in itinere" se è derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato.

La sentenza è frutto di una vicenda che ha colpito una lavoratrice, rimasta vitima di un'aggressione per difendersi da un furto mentre rincasava. La donna aveva richiesto, attraverso il Tar, l'indennità temporanea all'Inail, chiedendo che l'infausto evento le venisse riconosciuto come infortunio in itinere. Richiesta non accolta, neanche dalla Corte d’Appello di Perugia alla quale la donna si era rivolta successivamente. In particolare, la Corte d’Appello aveva rigettato la sentenza dichiarando che l’azione dolosa di un terzo soggetto aveva fatto sì che venisse meno il “nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negativi, ad essi connessi“.
Non l'hanno pensata così gli Ermellini della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ritendendo errato il concetto alla base della sentenza e riconoscendo l'indennizzo per infortunio anche nel caso in cui l’evento dannoso sia di natura atipica, purché ne sussistal’imprevedibilità e purché possa sopraggiungere indipendentemente dalla condotta assunta dall’assicurato.
Non solo: i giudici inoltre hanno affermato come il tragitto casa-ufficio sia indirettamente ricollegabile all’attività lavorativa svolta e a tal fine hanno confermato che tutti i rischi corsi dai dipendenti nella percorrenza di tale tragitto debbano essere tutelati. Tutti tranne il rischio elettivo, che sta ad indicare il rischio corso dal dipendente come diretta conseguenza di un suo comportamento errato adottato in modo arbitrario.

L'attuale sentenza si rifà ad una precedente, precisamente alla n. 3776 del 14 febbraio 2008, che agevolò l'indennizzo ad un lavoratore aggredito e scippato della sua motocicletta con la quale si stava recando al lavoro in seguito ad uno sicopero dei mezzi. Anche in questo caso il motociclista si rivolse alla Corte di Cassazione, che accolse le sue ragioni dichiarando che la rapina del mezzo di trasporto privato, usato necessariamente dal lavoratore per recarsi al luogo di lavoro, rientra tra i rischi tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni.