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Era ora che qualcosa cambiasse. Basta doppi incarichi politici. PDF Stampa E-mail
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Notizie - Diritto
Lunedì 24 Ottobre 2011 18:24




Grazie alla
sentenza n. 277/2011, depositata il 21 ottobre, la Corte costituzionale ha finalmente posto termine ad uno dei tanti paradossi della politica italiana, determinando che la carica di parlamentare non può essere compatibile con quella di sindaco di un Comune che superi i 20.000 abitanti.

 La materia sulla quale ha statuito la Corte è particolarmente “scivolosa”. La legge, infatti, enuncia che i sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti non possono essere eletti alla carica di parlamentare. L’art. 7, primo comma, lettera c), del D.P.R. 361/1957 (il Testo unico per l’elezione della Camera) determina che “non sono eleggibili […] i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti”; l’articolo 5 del D.Lgs. 533/1991 estende tale causa di ineleggibilità anche ai senatori attraverso un esplicito richiamo all’articolo prima citato del D.P.R. 361/1957. In più l’art. 62 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) ha introdotto anche una ragione di non candidabilità, asserendo che l’accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni modo, per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle Province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte. Le disposizioni legislative su questo punto, quindi, sono precise, nel senso che colui che ricopre la carica di primo cittadino per un grande comune non ha il diritto di ricoprire la carica di parlamentare. La norma non si pronuncia circa la situazione contraria, cioè a dire, se è un parlamentare in carica ad essere eletto primo cittadino valgono le norme citate? A parere di alcuni, nel silenzio della legge tale incompatibilità non vigeva, giustificando talune situazioni di parlamentari che hanno il doppio incarico.

 A parere della Consulta, gli articoli 1,2,3 e 4 della legge n.60/1953 sono costituzionalmente non legittimi, in particolare nella parte dove non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco. La conseguenza di tale sentenza è che da ora in poi quei parlamentari che sono anche primi cittadini dovranno decidere per una delle due cariche. Sempre su tale argomento, la stessa Consulta ci tiene a menzionare che con l’ultima manovra finanziaria di agosto già venne inserita una norma che determina l’incompatibilità delle due cariche con più di 5000 abitanti o di presidente di provincia. Infatti, si asserisce che le cariche di deputato e di senatore, come pure quelle di governo non possono essere compatibili con qualunque carica pubblica elettiva di genere monocratico relativa ad organi di governo locali con popolazione al di sopra di 5000 abitanti.

 Come sempre accade nel nostro bel Paese, queste disposizioni verranno attuate a partire dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore dell’attuale decreto, in sostanza a decorrere dall’anno 2013.

 Giuseppe Paccione 

 

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