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Nuove norme sulla cittadinanza. PDF Stampa E-mail
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Notizie - Diritto
Mercoledì 02 Marzo 2011 09:18


Residenza e accesso nello Stato della  Cittá  del Vaticano.
 
Il 22 febbraio del corrente anno 2011, Benedetto XVI ha promulgato la legge
sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso.
Attesa l'importanza, soprattutto pratica, della nuova legge, sembra opportuno
ricordare l'iter di elaborazione del testo, ed offrire qualche considerazione
sui contenuti del testo medesimo.
Il 26 novembre 2000 ed il 1° ottobre 2008 vennero promulgate, da Giovanni
Paolo II e dall'attuale Papa, la nuova legge fondamentale dello Stato della
Cittá  del Vaticano e la nuova legge sulle fonti del diritto, in sostituzione
delle precedenti omonime leggi, entrambe in data 7 giugno 1929. Dopo
l'emanazione di tali importanti disposizioni, é sembrato importante procedere
anche alla revisione della legge sulla cittadinanza e il soggiorno, 7 giugno
1929, n. III.
A nessuno sfugge l'opportunitá  di adeguare le leggi vaticane all'attuale
situazione, tenendo conto dei profondi mutamenti che si sono verificati dal
1929 ad oggi; in tal senso, va ricordata anche la legge sul governo dello Stato
della Cittá  del Vaticano, che é  stata emanata il 16 luglio 2002.
La legge sulla cittadinanza e il soggiorno del 7 giugno 1929 risultava
ampiamente superata sotto molti aspetti.
Era intervenuta, ad esempio, una disposizione di Pio XII, del 6 luglio 1940,
ai sensi della quale al personale delle rappresentanze pontificie (nunziature,
internunziature, delegazioni apostoliche) era conferita durante munere la
cittadinanza vaticana. In tale materia, la condizione delle persone di
cittadinanza italiana facenti parte delle suddette rappresentanze aveva
costituito l'oggetto di uno scambio di note tra la Santa Sede e l'Italia, in
date 23 luglio/17 agosto 1940.
Anche per l'accesso e il soggiorno e per l'accesso con veicoli (capitoli II e
III) le situazioni si presentavano profondamente cambiate, soprattutto a
livello pratico.
La commissione inizió i lavori il 23 aprile 2009; il successivo 1º luglio,
dopo quattro adunanze plenarie e cinque riunioni di un gruppo ristretto,
costituito all'interno della commissione medesima, risultó elaborata una prima
bozza dell'intero testo normativo.
La bozza fu sottoposta all'esame di esperti in materie giuridiche, che fecero
pervenire i loro suggerimenti; nell'ottobre 2009 furono ripresi i lavori, e,
dopo nove riunioni plenarie, risultó elaborato il progetto definitivo, che fu
trasmesso il 16 giugno 2010 al cardinale segretario di Stato. Tale testo é
stato approvato dal Santo Padre.
Sembra ora opportuno sottolineare alcuni dati relativi al contenuto della
nuova disposizione.
Anzitutto, il titolo é Legge sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso,
mentre quello del testo normativo del 1929 era Legge sulla cittadinanza e il
soggiorno.
Deve essere rilevato, al riguardo, che la figura del "residente" ha acquistato
importanza sempre maggiore nella realtá vaticana; nel corso degli anni, molte
persone abitanti nello Stato hanno preferito, pur avendone i requisiti, non
assumere la condizione di cittadino, che, nella legge del 1929, era considerata
la situazione normale di quanti vivevano nella Cittá  del Vaticano.
Nel preambolo, é sottolineato che la nuova legge viene ad inserirsi
nell'adeguamento normativo che é attualmente in corso di elaborazione; sono
ricordate, in tal senso, la legge fondamentale e la legge sulle fonti del
diritto, e viene richiamata la particolare natura dello Stato e della realtá  di
fatto ivi esistente. La precedente legge era suddivisa in tre capitoli, ai
quali si aggiungeva la rubrica Disposizioni generali e transitorie; nel
complesso, gli articoli erano in numero di 33.
La nuova legge é suddivisa in quattro capitoli, dedicati, rispettivamente, a
Cittadinanza (artt. 1-5); Residenza (artt. 6-8); Accesso alla Cittá del
Vaticano (artt. 9-13); Disposizioni generali (artt. 14-16). Gli articoli sono
dunque soltanto 16, e, in effetti, il testo ha subito una notevole
semplificazione; in alcuni casi, la legge opera un rinvio a determinazioni
lasciate all'attivitá  regolamentare. Del resto, anche la nuova legge sulle
fonti del diritto é composta di 13 articoli, mentre la precedente ne
comprendeva 25. A seguito della citata disposizione di Pio XII del 6 luglio
1940 e dello scambio di note del 23 luglio - 17 agosto 1940 é stata prevista,
nella nuova legge, l'attribuzione della cittadinanza vaticana al personale
diplomatico della Santa Sede.
Nel capitolo I, all'art. 1 (Acquisto della cittadinanza) viene precisato che
sono cittadini dello Stato della Cittá  del Vaticano i cardinali residenti nella
Cittá del Vaticano o in Roma; viene cosí inserita nella legge una disposizione
prevista nell'art. 21 del Trattato Lateranense. Sono anche cittadini vaticani,
come giá  si é accennato, i diplomatici della Santa Sede, e coloro che risiedono
nella Cittá  del Vaticano in quanto vi sono tenuti in ragione della carica o del
servizio.
L'articolo indica poi quali persone, pur non essendo cittadini di diritto,
possono chiedere la cittadinanza vaticana; si tratta, in ogni caso, di persone
residenti nello Stato.
Gli artt. 2 e 3 sono dedicati all'autorizzazione a risiedere ed alla perdita
della cittadinanza; il 4 e 5 regolano la tenuta del registro dei cittadini ed
il rilascio della carta d'identitá .
Nel capitolo II, l'art. 6 regola la condizione di residente, e le relative
autorizzazioni; gli artt. 7 e 8 sono relativi a due argomenti che riguardano i
residenti non cittadini: il registro di anagrafe ed il rilascio della tessera
di riconoscimento.
Nel capitolo III, l'art. 9 ha per oggetto il titolo di accesso, cioé il
permesso di cui deve munirsi chi, non essendo cittadino o residente, ha qualche
motivo per accedere alla Cittá  del Vaticano. Nella parte iniziale
dell'articolo, é ricordato che esiste una parte del territorio vaticano nella
quale é consentito il libero accesso. In concreto, la piazza San Pietro, parte
integrante del territorio dello Stato, é ordinariamente accessibile a tutti,
senza alcuna formalitá , non diversamente da qualsiasi piazza di Roma. Discorso
analogo deve farsi per la basilica di San Pietro, anche se, dopo l'acuirsi dei
pericoli del terrorismo internazionale, la prudenza esige una serie di
controlli, prima non praticati. Anche l'accesso ai Musei Vaticani non comporta
formalitá diverse da quelle esistenti per gli altri musei; ampi spazi del
territorio vaticano, quindi, sono accessibili senza speciali autorizzazioni.
I successivi articoli sono dedicati alle tessere di accesso e permessi
permanenti (art. 10), ai soggetti non tenuti al permesso (art. 11) ed al
divieto di accesso in presenza di giusti motivi (art. 12); il divieto
temporaneo di accesso puó essere disposto per decreto del Giudice Unico, come
si evince dal richiamo alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII, con la quale si
é proceduto a semplificare la legislazione penale. Ai sensi dell'art. 13, i
veicoli condotti da chi non é cittadino o residente possono entrare nella Cittá
del Vaticano previa autorizzazione, la circolazione dei veicoli all'interno
dello Stato é disciplinata da apposita normativa.
Nel capitolo IV, gli artt. 14 e 15 riguardano gli alloggi. L'art. 16, relativo
alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della legge
che stiamo esaminando, si limita ad indicare che tali sanzioni sono stabilite
con legge o regolamento.
di Giuseppe Paccione
 

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