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Cassazione: obbligo di rettifica senza se e senza ma. PDF Stampa E-mail
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Notizie - Diritto
Mercoledì 01 Dicembre 2010 15:50



Martedí 30 novembre 2010

Il diritto di rettifica non può essere rimesso alla discrezionalità del direttore. Lo ha sancito la sentenza numero 23835 della Corte di Cassazione. Con questo verdetto la Suprema corte ha ribadito il concetto che “la verità oggettiva deve prevalere su quella putativa”, per questo il diritto di rettifica delle notizie “non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore” deve sempre prevalere. La sentenza che ha sancito questo criterio, riguardava una disputa tra il quotidiano “La Repubblica” e Filippo Tangari, titolare della casa di cura “Ospedale internazionale di Napoli” nei confronti del quale, il 2 aprile del 1993, era stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di concussione. Il procedimento a carico del professionista era poi stato archiviato ma, nel corso dell'inchiesta, il giornale fondato da Eugenio Scalfari aveva dato notizia dei vari sviluppi giudiziari, negando la successiva richiesta di rettifica una volta che il procedimento a carico del medico venne archiviato visto che i fatti di cui si era dato notizia erano realmente avvenuti. Per piazza Cavour “l'accertata liceità della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica non fa venire meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato dovendo la verità reale prevalere su quella putativa”. Sia in primo che in secondo grado i giudici avevano dato ragione al quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ritenendo che “le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute”. Insomma, a modo di vedere del Tribunale e della Corte d'appello di Napoli, doveva prevalere “l'interesse pubblico alla narrazione della vicenda” e quindi “la pubblicazione era giustificata dal diritto di cronaca”. Il verdetto è stato, invece, ribaltato dalla terza sezione civile della corte di Cassazione che, accogliendo in parte il ricorso di Filippo Tangari, chiarisce che “proprio il fatto che l'esercizio del diritto di cronaca può autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone di dare la più ampia possibilità di espressione al diritto di rettifica dell'interessato, affinché l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustamente ed oltre misura l'interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie incontestabilmente accertate come vere”. Un ragionamento che per piazza Cavour ha ancora più valore poiché “non si può escludere a priori che la tempestiva pubblicazione della rettifica avrebbe potuto limitare i danni conseguenti all'iniziale pubblicazione”. In effetti, il titolare della clinica finita nell'inchiesta giudiziaria, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per la pubblicazione di due articoli nell'aprile 1993 mai rettificati, aveva sostenuto che, a seguito delle vicende, i funzionari della Asl non avevano rinnovato la convenzione con la clinica che aveva visto ridurre la clientela con “rilevante calo del fatturato”. adginforma.it
 

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